È prorogato di un anno, come statuito dal comma 267, con scadenza al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zes – Zone Economiche Speciali – ponendo la copertura di tali oneri a carico del Fondo Sviluppo e Coesione, ciclo di programmazione 2021-2027.
Tale misura, introdotta, con il D.L. 91/2017 ha per oggetto l’acquisto di beni strumentali nuovi (impianti, macchinari e attrezzature varie) e beni immobili, compresi i terreni. Il credito d’imposta è in favore delle imprese che effettuano investimenti nelle c.d. aree Zes – site nel Mezzogiorno d’Italia in prossimità di aree portuali e/o aeroportuali.
L’agevolazione è stabilita nella misura massima del 45% per le piccole imprese, del 35% per le medie e del 25% per le grandi. Il massimale di investimento è pari a 100 milioni di euro a prescindere dalle dimensioni aziendali.
La misura de quo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.